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ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
REGOLAMENTO
SOCI
Articolo 1 -
La domanda deve essere redatta su apposito modulo distribuito dalla sezione su conforme
elaborato dal Consiglio di Presidenza.
I soci effettivi debbono allegare alla domanda di iscrizione il certificato di iscrizione all'albo
professionale unitamente ad una attestazione nella quale dichiarano di svolgere in modo esclusivo
la professione di odontoiatra; i soci aggregati devono allegare il certificato di iscrizione al corso di
laurea in odontoiatria.
Articolo 2 -
Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno solare, qualunque sia il momento dell'avvenuta
iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione é tenuto al pagamento
della quota sociale per tutto l'anno solare in corso.
Il socio che entro il 1° dicembre di ciascun anno non abbia presentato le sue dimissioni a mezzo di
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente Provinciale od al Presidente
Nazionale, é tenuto al pagamento della quota sociale per l'anno successivo.
Articolo 3 -
La quota annuale che ogni socio effettivo deve versare alla sezione provinciale, secondo le
modalità di pagamento fissate dalla sezione stessa presso la quale é iscritto, comprende:
-
-
Provinciale.
Il socio aggregato deve versare un contributo, di esclusiva pertinenza della sede di appartenenza,
non superiore al 30% della quota sociale annua.
Articolo 4-
Il versamento della quota sociale da parte dei soci effettivi e dei soci aggregati deve essere
effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno, i Tesorieri Provinciali devono trasmettere alla Tesoreria
Nazionale l'importo delle aliquote di competenza.
Per le aliquote di competenza dell'A.I.O. nazionale incassate nel corso dell'anno per nuove
iscrizioni, le sezioni provinciali devono trasmettere alla Tesoreria Nazionale il rispettivo importo
entro un mese dall'incasso.
La ritardata corresponsione delle aliquote di competenza nazionale comporta il pagamento -
favore della sede nazionale -
ritardo, impregiudicato l'accertamento di eventuali responsabilità del Tesoriere Provinciale per
violazione degli obblighi statutari.
Articolo 5 -
Sono iscritti in un apposito elenco tenuto dal Consiglio di Presidenza e possono essere invitati a
presenziare alle assemblee ed alle riunioni degli organi dell'A.I.O., senza diritto di voto.
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Ogni sezione provinciale può segnalare al Consiglio di presidenza le persone che ritiene meritevoli
di essere soci onorari dell'A.I.O.
I soci onorari sono esentati dall'obbligo di versare qualsiasi quota sociale.
Articolo 6 -
Il trasferimento all'albo professionale di altra provincia comporta di norma per il socio il
trasferimento alla sezione A.I.O. della stessa provincia.
Il socio che si trasferisce é tenuto a comunicare il trasferimento alla sezione di appartenenza.
L'iscrizione per trasferimento é subordinata alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dal
Presidente della sezione di provenienza attestante:
-
-
Il socio effettivo iscritto in sede nazionale é trasferito d’ufficio alla sede provinciale al momento
della sua fondazione.
A tutti gli effetti il trasferimento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene
effettuato.
ORGANI NAZIONALI
-
Articolo 7 -
L'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria dei delegati deve essere inviato dal
Presidente Nazionale dell'A.I.O. a tutte le sezioni almeno due mesi prima dell'assemblea.
Questo termine può essere ridotto fino a 15 giorni ove il Consiglio di Presidenza ravvisi un motivo
di giustificata urgenza.
L'avviso di convocazione deve contenere la data e la sede della riunione nonchè la data della
seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta da tenersi entro 48 ore dalla prima,
e l'indicazione dell'ordine del giorno dei lavori.
Almeno trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio, deve essere inviata
a tutte le sezioni provinciali la relazione finanziaria unitamente alla relazione del Revisore Nazionale
dei conti.
Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo sono a disposizione dei soci presso la Sede Nazionale
A.I.O. a partire dal trentesimo giorno che precede la data dell'assemblea.
Articolo 8 -
La richiesta di convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria da parte delle Assemblee
Provinciali si esegue a mezzo di lettera raccomandata inviata al Presidente Nazionale e, per
conoscenza, al Consiglio di Presidenza.
Ove il Presidente Nazionale dell'A.I.O. non convochi l'Assemblea richiesta, la data dell'Assemblea
Nazionale e l'ordine del giorno dei lavori potranno essere direttamente fissati dal Consiglio di
Presidenza, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea medesima.
Articolo 9 -
L'Assemblea Nazionale é costituita dai delegati eletti dalle Assemblee Provinciali nonché dagli
aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.
Nell'Assemblea Nazionale ordinaria dei delegati sono rappresentati esclusivamente i soci effettivi
iscritti all'associazione da almeno sei mesi in regola con il versamento dell'aliquota di spettanza
della Tesoreria Nazionale.
Nel caso di assoluta impossibilità da parte di un eletto dall'Assemblea Provinciale di partecipare ai
lavori dell'Assemblea Nazionale é ammesso il conferimento di delega ad altro delegato.
Ad ogni delegato possono essere conferiti fino a cinque mandati di rappresentanza.
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Nel caso di assoluta impossibilità da parte di una sezione provinciale di partecipare con i propri
delegati sono ammesse deleghe fra province della stessa regione.
In tal caso, il conferimento della delega deve essere deliberato dall'Assemblea Provinciale.
Articolo 10 -
L'Assemblea Nazionale non é pubblica: possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto e di
parola, i soci effettivi non delegati, i soci aggregati e le personalità invitate dal presidente
nazionale quali esperti o consulenti.
Il Consiglio di Presidenza si riserva di limitare la presenza, durante la discussione di determinati
punti all'ordine del giorno, esclusivamente ai delegati.
Articolo 11 -
Entro e non oltre sette giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale, pena la decadenza
dal diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea Nazionale, il Presidente provinciale trasmette al
Tesoriere Nazionale l'elenco dei delegati della propria sede, unitamente al verbale di nomina degli
stessi o la delega di altra sezione provinciale , unitamente al verbale di delega.
Il Tesoriere Nazionale, di concerto con il Segretario Nazionale, verifica la sussistenza dei poteri di
rappresentanza, redigendo un apposito elenco.
Articolo 12 -
Nella data fissata, hanno inizio i lavori dell'assemblea.
Il Segretario Nazionale procede all'appello nominale dei delegati la cui nomina sia stata
riconosciuta valida al momento della verifica dei poteri, ritirando le eventuali deleghe rilasciate ai
sensi dell'art. 9 del presente regolamento; quindi comunica il totale dei votanti, tra i quali sono
compresi i soci effettivi iscritti alla sede nazionale.
L'Assemblea é presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.
In caso di assenza od impedimento anche del vice Presidente l'assemblea nomina il proprio
Presidente tra i soci effettivi presenti.
Il Presidente é assistito dal Segretario Nazionale e dal Tesoriere Nazionale.
Il Presidente dirige lo svolgimento dell'assemblea, stabilisce la durata degli interventi, raccoglie le
richieste di interventi che dovranno essere presentate per iscritto al termine da lui prefissato,
concede la facoltà di parlare a chi ne ha fatto richiesta seguendo l'ordine delle richieste, può
togliere tale facoltà od invitare l'oratore a concludere il suo intervento ogni qualvolta lo ritenga
opportuno.
Il Presidente ha la facoltà di sospendere motivatamente la seduta ogni qualvolta lo ritenga
opportuno, indicando la durata della sospensione.
Articolo 13 -
L'assemblea delibera sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
Qualora venga richiesta la trattazione di argomenti non inseriti nell'ordine del giorno, il presidente
propone che essi siano inseriti nell'ordine del giorno dei lavori della successiva assemblea.
La votazione sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno avviene dopo la chiusura della
discussione sugli argomenti stessi, nell'ordine con cui sono stati discussi.
Esaurita la discussione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e proclamati i risultati delle
votazioni effettuate, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.
Articolo 14 -
I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario; in sua assenza e per quella sola
Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale della seduta é
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redatto su apposito libro, ed é firmato dal Presidente effettivo o da chi ne fa le veci e dal
Segretario; é conservato agli atti dell'associazione ed ogni socio ha diritto di prenderne visione.
Articolo 15 -
Le votazioni in Assemblea si effettuano a scrutinio segreto, o per appello nominale, o per alzata di
mano.
Le votazioni concernenti persone si eseguono solo a scrutinio segreto come quelle relative al
rinnovo degli organi sociali.
Per l'elezione del Presidente Nazionale, del Segretario Nazionale, del Tesoriere Nazionale viene
indicato su ogni scheda un solo nome.
Per gli altri casi il Presidente può proporre all'assemblea il tipo di votazione che ritiene opportuno.
L'Assemblea può nominare due scrutatori estranei al consiglio, i quali affiancano il Presidente nelle
votazioni.
Articolo 16 -
Entro il 15 dicembre dell'anno di scadenza del triennio del mandato devono svolgersi le elezioni per
il rinnovo degli organi statutari.
Gli organi nazionali elettivi assumono le funzioni il 1° gennaio dell'anno immediatamente
successivo a quello della loro elezione.
Nel verbale contenente gli esiti delle votazioni per l'elezione degli organi statutari devono essere
indicati: il numero dei presenti, il numero dei votanti, l'elenco in ordine di graduatoria di tutti i soci
che sono stati votati con il numero di voti riportato da ciascuno, nonché i risultati elettorali
proclamati dal Presidente.
Articolo 17 -
E' eletto Presidente Nazionale dell'A.I.O. il candidato che, in prima votazione, ha conseguito i due
terzi dei voti validi.
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prevista, l'Assemblea procede ad una
seconda votazione: in tal caso é eletto Presidente Nazionale il candidato che ha raggiunto il 50%
dei voti validi più uno.
Nel caso che anche nella seconda votazione il candidato non raggiunga il numero dei voti
sufficienti all'elezione si procederà ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che
nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero dei voti: verrà eletto Presidente
Nazionale il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti validi.
In caso di rinuncia alla carica di Presidente Nazionale, il Presidente dell'assemblea procede alla
ripetizione delle operazioni di voto.
Articolo 18 -
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 del presente regolamento.
Articolo 19 -
Vengono indicati su ogni scheda:
-
le preferenze esprimibili saranno cinque; se dieci, le preferenze potranno essere sei;
-
-
In caso di rinuncia alla carica da parte dei menzionati organi subentra il primo dei non eletti, e così
successivamente.
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Articolo 20 -
Il Presidente Nazionale uscente é tenuto a consegnare atti e documenti in suo possesso entro il 31
dicembre dell'anno di scadenza del suo mandato.
Il Vice Presidente Nazionale é nominato dal Presidente Nazionale tra i Consiglieri del consiglio di
Presidenza; coordina e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o vacanza.
-
Articolo 21 -
Il Consiglio di Presidenza organizza il Congresso Nazionale, esamina le proposte di modifica dello
Statuto e del Regolamento.
Articolo 22 -
Il Congresso Nazionale dell'A.I.O. é organizzato almeno ogni triennio dal Consiglio di Presidenza
dell'A.I.O..
Il Presidente Nazionale dell'A.I.O. é il Presidente del Congresso.
La sezione provinciale nel cui ambito territoriale si svolge il Congresso, costituisce il Comitato
Organizzatore, che sarà presieduto dal Presidente della Sezione Provinciale dell'A.I.O.
Articolo 23 -
Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate al Segretario
Generale e da questo devono essere trasmesse al Consiglio di Presidenza.
Le modifiche dello Statuto debbono essere approvate nella Assemblea Nazionale dei delegati
immediatamente successiva con un numero di voti che rappresenti almeno i 2/3 dei soci effettivi
dell'associazione.
Le modifiche del Regolamento devono essere deliberate con l'approvazione di almeno 2/3 dei
componenti del Consiglio di presidenza e sono immediatamente esecutive.
-
Articolo 24 -
Il Collegio Nazionale dei Probiviri viene convocato dal suo Presidente cui debbono essere inoltrati i
ricorsi ed i deferimenti.
Nella prima riunione il Collegio nomina il relatore ed il Segretario; quindi, fissa la data
dell'audizione delle parti segnalando che in quella circostanza hanno la facoltà di produrre scritti o
di intervenire personalmente per esporre le proprie ragioni al Collegio.
Qualsiasi provvedimento disciplinare deve essere adottato dal Collegio dei Probiviri entro 60 giorni
dal deferimento del socio.
Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento disciplinare, il Presidente del Collegio
trasmette copia del verbali e dell'intera comunicazione al Segretario Nazionale, e dà comunicazione
scritta al Consiglio di Presidenza dei provvedimenti assunti.
ORGANI PERIFERICI
-
Articolo 25 -
L'assemblea provinciale é indetta dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria é convocata dal Presidente mediante lettera a ciascun socio effettivo ed
aggregato almeno 30 giorni prima della data di convocazione; nei casi di urgenza é convocata
almeno dieci giorni prima, purché la convocazione avvenga a mezzo di telegramma.
Sul contenuto dell'avviso della convocazione si rinvia a quanto disposto dall'articolo 7 del presente
Regolamento.
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Articolo 26 -
La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere formulata:
-
al di fuori di dette riunioni a mezzo di dichiarazioni sottoscritte individualmente o collettivamente;
-
individualmente o collettivamente.
Ove il presidente della sezione non convochi entro 30 giorni l'Assemblea straordinaria richiesta
dalla maggioranza dei membri del consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al
voto, il Presidente Nazionale dell'A.I.O. provvederà alla convocazione di detta assemblea e potrà
presiederla anche per delega.
Articolo 27 -
Possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto:
-
-
-
-
Articolo 28 -
I soci aggregati non hanno diritto di voto nelle Assemblee, non possono essere eletti a cariche
direttive e non possono essere nominati quali delegati all'Assemblea Nazionale; possono
partecipare alle discussioni dell'Assemblea Provinciale.
Articolo 29 -
Dal 15 settembre al 30 ottobre dell'anno di scadenza del triennio di mandato devono svolgersi le
elezioni per il rinnovo degli organi statutari provinciali.
Tutti gli organi provinciali eletti assumono le funzioni entro 10 giorni dalla proclamazione dei
risultati elettorali.
Articolo 30 -
L'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale é effettuata nel corso di una Assemblea Provinciale,
la quale nomina un delegato per ogni gruppo di dieci o frazione di dieci soci effettivi, regolarmente
iscritti all'associazione almeno da sei mesi rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea
Nazionale.
I nominativi dei delegati all'Assemblea Nazionale devono essere comunicati per iscritto alla
Tesoreria Nazionale dell'A.I.O. tempestivamente e comunque almeno una settimana prima della
data di convocazione dell'Assemblea Nazionale, per consentire le operazioni di verifica dei poteri.
-
Articolo 31 -
Il Presidente uscente é tenuto a consegnare atti e documenti in suo possesso entro dieci giorni dal
rinnovo della carica.
Entro quindici giorni dall'elezione, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo Provinciale per
l'attribuzione delle cariche sociali.
In caso di assenza, il Presidente é sostituito dal Vice Presidente.
In caso di assenza del Vice Presidente le attribuzioni spettano al consigliere che ha riportato il
maggior numero di voti.
In caso di dimissioni, vacanza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice
Presidente, o in mancanza il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, con il
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compito di convocare entro tre mesi l'Assemblea dei soci per l'elezione del Presidente, che scade
contestualmente al nuovo consiglio direttivo.
-
Articolo 32 -
Il numero dei suoi componenti é in rapporto al numero dei soci effettivi della sezione.
Nelle sezioni con un numero di soci effettivi da 10 a 20, il consiglio é composto dal Presidente e da
due Consiglieri, di cui un Segretario Provinciale e da un Tesoriere Provinciale.
Nelle sezioni con un numero di soci effettivi da 21 a 80 il consiglio é composto dal Presidente della
sezione e da quattro Consiglieri, tra i quali il consiglio elegge il Vice-
Sindacale, il Segretario Culturale ed il Tesoriere.
Nelle sezioni con un numero di soci effettivi superiore ad 80, il consiglio direttivo é composto dal
Presidente e da sei Consiglieri tra i quali il consiglio elegge il Vice-
Sindacale, il Segretario Culturale ed il Tesoriere.
Al momento del rinnovo delle cariche statutarie, sarà possibile esprimere, nel primo caso, una
preferenza; nel secondo caso tre preferenze; nel terzo caso, cinque preferenze.
Articolo 33 -
Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno ed in via
straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Presidente o la maggioranza del Consiglio.
Alla comunicazione della data e del luogo della seduta dell'ordine del giorno dei lavori provvede il
Presidente, con un preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con preavviso abbreviato, almeno due
giorni prima della riunione, a mezzo di comunicazioni telefoniche o telegrafiche, purché effettuate
a tutti i membri del Consiglio.
Articolo 34 -
Al Consiglio Direttivo Provinciale non sono ammesse deleghe.
Il Consigliere che risulti assente a tre riunioni senza giustificato motivo ovvero che nel corso
dell'anno solare non partecipi a più della metà delle riunioni indette decade automaticamente dalla
carica.
In tal caso subentra il primo dei non eletti che scadrà contestualmente al Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni di un numero di Consiglieri inferiore alla metà, il Consiglio verrà integrato con
i nominativi dei primi non eletti.
In caso contrario, si procede entro tre mesi ad elezioni suppletive.
I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli decaduti durano in carica fino alla scadenza del triennio
in corso.
Le dimissioni di tutti i Consiglieri della sezione eccetto il Presidente in carica della sezione, devono
essere comunicate al Presidente Nazionale A.I.O..
Il Presidente in carica della sezione provvederà entro trenta giorni a convocare l'assemblea per
l'elezione del nuovo Consiglio; in difetto il Presidente Nazionale darà corso al commissariamento
della sezione.
La nomina del Commissario comporta lo scioglimento del Consiglio Direttivo Provinciale.
Il Presidente e il nuovo Consiglio restano in carica fino alla fine del triennio in corso.
-
Articolo 35 -
Il Commissario alla sezione Provinciale é nominato dal Consiglio di Presidenza:
-
di soci;
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-
dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi il diritto di voto;
-
provinciale;
-
Provinciali.
Articolo 36 -
Il Commissario assume per tutta la durata dell'incarico tutti i poteri di rappresentanza legale, di
direzione e di gestione della sezione, con il fine di indire l'Assemblea ordinaria entro quattro mesi
dalla nomina.
Nelle more, ha il potere:
-
statuto dell'A.I.O.;
-
rilasciandone quietanza;
-
del suo mandato.
Articolo 37 -
Il Commissario presiede ogni Assemblea che convoca.
Nel corso dei lavori, invita l'Assemblea a nominare un Segretario per la redazione del verbale;
riferisce sull'attività svolta, sulle adesioni raccolte, sugli incassi e sulle spese; in particolare invita
l'Assemblea a procedere all'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
I risultati delle votazioni sono immediatamente esecutivi; conseguentemente, il Presidente della
sezione assume la carica non appena sia stata proclamata la sua elezione.
-
Articolo 38 -
-
-
indicazioni del Consiglio Direttivo;
-
-
provinciale;
-
Provinciale ed all'esame del Tesoriere Nazionale.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Tesoriere invia alla Tesoreria Nazionale (1) l'elenco
aggiornato dei soci, evidenziando le situazioni di morosità cui si riferiscono i pagamenti delle quote
di iscrizione e (2) l'importo di pertinenza Nazionale delle quote sociali.
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Articolo 39 -
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organi dell'associazione;
-
organismi provinciali previsti dalla legge istitutiva il S.S.N.;
-
-
collettiva.
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Articolo 39bis -
Nelle sezioni con più di 21 soci effettivi le attività sindacali e culturali possono essere coordinate da
due distinti consiglieri che assumono rispettivamente le denominazioni di Segretario Sindacale e
Segretario Culturale.
Nella fattispecie, il Segretario Culturale:
-
degli organi dell'associazione;
-
culturale;
-
concorrano al progresso ed al miglioramento delle conoscenze scientifico-
odontoiatrico.
Articolo 40-
A livello delle cariche di Segretario o di Tesoriere Nazionale, per cui non è prevista una figura
sostitutiva, è ammessa delega scritta soltanto in caso di grave impedimento.
-
Articolo 40 bis -
Il Consiglio Regionale si riunisce ogni volta lo richieda il Presidente Regionale o la maggioranza del
Consiglio stesso.
Alla comunicazione della data e del luogo della seduta e dell’ordine del giorno dei lavori provvede il
Presidente Regionale, con un preavviso di almeno trenta giorni.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con un preavviso abbreviato, almeno di
due giorni, a mezzo di comunicazioni telefoniche, telegrafiche o per posta elettronica, purchè
effettuate a tutti i membri del Consiglio.
Articolo 40 ter -
Alle riunioni del Consiglio Regionale possono partecipare, oltre ai Presidenti Provinciali, i Vice-
Presidenti Provinciali ed i Segretari Sindacali Provinciali (oppure due componenti del Consiglio
Direttivo Provinciale scelti dal Presidente Provinciale), anche i membri dei Consigli Provinciali,
informati dai rispettivi Presidenti Provinciali, senza diritto di voto.
In caso di impedimento di uno dei Presidenti Provinciali, lo stesso delega al voto un componente di
quel Consiglio Direttivo Provinciale.
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Articolo 40 quartus -
Entro il 30 novembre dell’anno di scadenza del triennio di mandato, comunque prima
dell’Assemblea Nazionale per il rinnovo degli organi statutari, il Presidente Provinciale della sezione
con il maggior numero di soci (ed in caso di parità il Presidente Provinciale più anziano) convoca il
Consiglio Regionale Elettivo.
Partecipano al Consiglio Regionale Elettivo esclusivamente i Presidenti Provinciali della regione.
Il Presidente Regionale è eletto a maggioranza. In caso di parità di voti si ripeterà l’elezione
conteggiando le deleghe di ogni sede come d’uso nelle votazioni nazionali
Il Presidente uscente è tenuto a consegnare atti e documenti in suo possesso entro dieci giorni dal
rinnovo della carica al suo successore.
Articolo 40 quintus
Al fine di uniformare la durata ed il rinnovo degli organi periferici alla durata ed al rinnovo degli
organi nazionali si stabilisce che tutti gli organi periferici debbano essere rinnovati, nell’anno in cui
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è previsto il rinnovo degli organi statutari nazionali, entro la data stabilita dal presente
regolamento. Questo indipendentemente dalla data in cui tali organi periferici siano stati eletti.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA. Le norme stabilite dal presente articolo 40 quintus valgono a partire
dal triennio in corso 2008-
Articolo 41 – Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con un numero di votanti che rappresenti
almeno i 2/3 dei soci effettivi in regola con il versamento della quota sociale.
Articolo 42 -
Per tutto quanto non é contemplato nel presente Regolamento sono applicabili le norme del Codice
Civile.