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ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
STATUTO
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Articolo 1 -
E' costituita l'Associazione Italiana Odontoiatri (A.I.O.), sindacato nazionale di categoria, con sede
presso il domicilio del presidente nazionale pro-
L' A.I.O. è membro fondatore della F.O.I. (Federazione Odontoiatrica Italiana).
L'associazione è retta dal presente statuto, dal regolamento e dalle vigenti leggi in materia.
Articolo 2 -
L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.
Previa delibera dell'assemblea nazionale, l'A.I.O. potrà collaborare con altre associazioni per lo
sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini e costituire organi di intesa con associazioni
nazionali di altre categorie mediche, sanitarie, tecniche e professionali, mantenendo la più
completa indipendenza.
Articolo 3 -
La durata dell'associazione è illimitata.
Articolo 4 -
L'associazione ha lo scopo di promuovere: la tutela previdenziale ed assistenziale degli iscritti, la
partecipazione alle trattative per la conclusione degli accordi che interessano la categoria,
l'aggiornamento culturale, sindacale e professionale dei soci; la diffusione e la valorizzazione nella
società. della stomatologia, dell’odontoiatria e protesi dentaria; la collaborazione scientifica e
culturale con istituti ed associazioni similari; la tutela degli interessi della categoria e
dell’associazione rappresentandole ed assumendo tutte le opportune iniziative, anche in ogni
ambito giurisdizionale; la pubblicazione di una rivista-
studi e ricerche.
Articolo 4bis -
L'associazione promuove, organizza, gestisce eventi formativi rivolti agli operatori sanitari in
genere ed in particolare ad odontoiatri, medici chirurghi, ed igienisti, onde permetterne
l’aggiornamento professionale e la formazione continua. Tali eventi sono mirati a consentire
l’acquisizione di crediti formativi da parte dei suddetti operatori e devono essere coerenti con gli
obiettivi formativi di interesse nazionale di cui all'articolo 16 ter, comma 2, del D.L. 229/99,
secondo quanto previsto in tema di ECM. Per alcune tematiche di carattere tecnico è prevista la
partecipazione degli odontotecnici, benché non siano operatori sanitari ma fabbricanti di dispositivi
medici su misura, anche per consentire un miglioramento nel trasferimento di informazioni tra la
componente clinica e quella di laboratorio.
Articolo 5 -
L'associazione si articola perifericamente in sezioni provinciali.
La sezione provinciale è istituita al raggiungimento di dieci soci effettivi.
Qualora il numero minimo richiesto non sia raggiunto si può costituire, con le stesse modalità, una
sezione interprovinciale.
ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
In ogni regione le sezioni provinciali si coordinano e si rapportano tra di loro con il Consiglio
Regionale, con l’eccezione delle province a Statuto Speciale e della Regione Autonoma della Valle
d’Aosta, in cui coincidono le competenze.
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Articolo 6 -
Sono soci effettivi tutti coloro che esercitano legalmente la professione di odontoiatra, in modo
esclusivo.
Sono soci aggregati gli iscritti al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di
medicina e chirurgia; sono altresì soci aggregati i neolaureati in Odontoiatria e protesi Dentaria
fino al quarto anno solare dopo la laurea.
Sono soci onorari gli studiosi e persone che per singolari benemerenze siano degni di particolari
riconoscimenti, che abbiano concorso allo sviluppo dell'odontostomatologia.
Articolo 7 -
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio
dell'anno in cui la domanda è accolta.
La domanda si presenta alla sezione provinciale del luogo ove il richiedente è iscritto all'albo
professionale, con deroga per coloro che esercitino prevalentemente la professione in altra
provincia o frequentino corsi di studio in sedi diverse.
Se la sezione provinciale non è costituita, la domanda si presenta alla Presidenza Nazionale
dell'A.I.O.
L'accettazione delle domande di ammissione è deliberata, nel primo caso, dal consiglio direttivo
provinciale e, nel secondo caso, dal consiglio di presidenza.
Articolo 8 -
L'appartenenza all'associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi
rappresentativi, secondo le competenze statutarie ed all'accettazione dello statuto e regolamento
dell'A.I.O.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con
i terzi, nonché al regolare pagamento della quota sociale da corrispondersi all'atto dell'iscrizione
stessa e, negli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza dalla
qualità di socio.
Inoltre, i soci che partecipano quali conferenzieri alle attività culturali dell'associazione e quelli che
ricoprono cariche sociali hanno diritto al solo rimborso delle spese vive sostenute, regolarmente
documentate.
Articolo 9 -
La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto entro il primo dicembre di ciascun anno;
b) esclusione, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto, per il venir
meno dei requisiti di ammissione all'associazione, per altri motivi che comportino incompatibilità.
Articolo 10 -
Hanno diritto di voto esclusivamente i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale,
iscritti all'associazione da sei mesi rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, siano essi
iscritti ad una sezione provinciale o alla sede nazionale, in mancanza della sede provinciale.
Possono essere eletti alle cariche sociali e quali delegati alle assemblee nazionali esclusivamente i
soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale con anzianità di iscrizione
all'associazione di almeno sei mesi.
ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
Se la morosità nel pagamento della quota sociale è accertata successivamente all'avvenuta
elezione, l'eletto decade automaticamente dalla carica sociale e dalla qualifica di socio.
Perdono il diritto di voto anche i soci che hanno in corso procedimenti disciplinari.
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Articolo 11 -
Gli organi nazionali dell'associazione sono:
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Il Presidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale ed il Segretario Nazionale non possono assumere
alcuna carica a livello provinciale.
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Articolo 12 -
E' costituita dai soci delegati dalle sezioni provinciali A.I.O. in regola con il pagamento della quota
sociale, iscritti all'associazione da almeno sei mesi.
Hanno diritto di voto esclusivamente i delegati eletti dalle sedi provinciali.
Possono partecipare all'assemblea nazionale dei delegati, con diritto di voto unitario, i soci effettivi
non appartenenti ad una sede periferica ed iscritti alla sede nazionale ai sensi dell'articolo 7.
Partecipa pure con diritto di voto il presidente o un membro del comitato esecutivo
dell'Associazione Italiana Studenti in Odontoiatria.
Articolo 13 -
L'assemblea in sede ordinaria:
a -
b -
consiglio di presidenza, i probiviri ed il revisore dei conti;
c -
d -
e -
perseguano scopi analoghi a quelli dell'A.I.O., designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
L'assemblea in sede straordinaria:
f -
g -
h -
i -
consiglio di presidenza.
In caso di scioglimento dell'associazione deliberato dall'assemblea nazionale dei delegati con una
maggioranza di delegati presenti che rappresenti almeno i due terzi degli iscritti, il patrimonio sarà
devoluto ad un'opera benefica da scegliersi da parte dell'assemblea nazionale stessa.
Articolo 14 -
ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 dicembre;
in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga necessario, il Presidente Nazionale o lo richieda la
maggioranza dei componenti, il consiglio di presidenza o le assemblee provinciali che
rappresentino almeno un terzo dei soci effettivi dell'A.I.O.
La convocazione è decisa dal presidente con comunicazione trasmessa alle sezioni almeno
sessanta giorni prima; ove sussista carattere di urgenza il termine è ridotto fino a quindici giorni
purché, in tal caso, la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.
Articolo 15 -
Prima di dare inizio ai lavori è necessario procedere alla verifica dei poteri dei delegati, ad opera
del Segretario Nazionale e del Tesoriere Nazionale.
In sede ordinaria, l'assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà più
uno dei delegati; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti aventi diritto.
L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda
convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei delegati.
Articolo 16 -
L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza
minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza
di almeno i due terzi dei voti espressi.
Articolo 17 -
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; vota a scrutinio segreto per il rinnovo delle
cariche sociali; la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto su decisione del Presidente e
per argomenti di particolare importanza.
Le deliberazioni assunte in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se dissenzienti o
astenuti dal voto.
Articolo 18 -
In caso di elezioni alle cariche sociali, l'assemblea elegge il Presidente Nazionale, sei Consiglieri
Nazionali, (il numero dei consiglieri nazionali è aumentato di due membri ogni duemila soci), il
Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale, cinque Probiviri effettivi, due Probiviri supplenti e un
revisore dei conti.
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Articolo 19 -
Il Presidente Nazionale:
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(sia provinciale che nazionale) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
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nazionale;
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dall'A.I.O. e su proposta di questi ultimi, nomina i membri dei comitati di redazione;
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collaboratori.
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Articolo 20 -
Il presidente nazionale è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino
alla successiva assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave (tale giudicato dal Consiglio di Presidenza), il
consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.
Il Presidente Nazionale non può essere rieletto alla scadenza del proprio mandato.
Per potersi candidare alla carica di Presidente Nazionale è necessario avere un’anzianità associativa
di almeno tre anni consecutivi, ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari
sanzionatori associativi negli ultimi tre anni.
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Articolo 21 -
Il Consiglio di Presidenza:
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contrasto con quella deliberata dagli organi statutari;
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permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
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provinciali;
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Nazionale dell'associazione entro trenta giorni;
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Articolo 22 -
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal
Tesoriere Nazionale e dai Consiglieri.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni e comunque sino all'assemblea ordinaria che
procede al rinnovo delle cariche.
Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati.
I membri del consiglio di presidenza non possono assumere o rivestire incarichi o cariche
nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.
I Consiglieri devono avere un’anzianità associativa di almeno due anni consecutivi ed è necessario
non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi due anni.
Articolo 23 -
Il Consiglio di Presidenza si riunisce o su richiesta motivata del Presidente ogni volta che lo ritenga
opportuno, o su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti.
Alle riunioni del Consiglio di Presidenza possono partecipare, senza diritto di voto, l’immediate Past
President Nazionale, il Revisore dei conti ed i Probiviri.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
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Articolo 24 -
Il Tesoriere Nazionale:
ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
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ossequio alle disposizoni del presente statuto e delle istruzioni impartitegli dal consiglio di
presidenza;
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conti;
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trasmesso nei termini le aliquote di competenza della sede nazionale;
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appartenenti alle sedi provinciali;
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postali o libretti di risparmio intestati all'A.I.O. nazionale;
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da parte dell'assemblea nazionale.
Il Tesoriere dura in carica tre anni.
Per potersi candidare alla carica di Tesoriere Nazionale è necessario avere un’anzianità associativa
di almeno tre anni consecutivi, ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari
sanzionatori associativi negli ultimi tre anni
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Articolo 25 -
E' nominato dall'Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni.
Può essere un professionista esterno all'associazione oppure un socio effettivo, privo di altre
cariche.
Ha il compito di esaminare il conto consuntivo dell'A.I.O. prima della presentazione all'assemblea
nazionale e di eseguire periodiche revisioni, anche a livello locale.
In particolare, controlla:
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Per l'espletamento di tale compito, il revisore ha la facoltà di prendere visione di qualsiasi
documento attinente al conto consuntivo.
Il revisore redige una relazione di cui viene data lettura all'assemblea nazionale evidenziando la
presenza di eventuali irregolarità amministrative-
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Articolo 26 -
Il Segretario coordina le attività dell'associazione per l'attuazione dei programmi e delle
deliberazioni assunte dagli organi istituzionali; redige e firma i verbali delle adunanze; provvede
alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza
o dal Consiglio di Presidenza, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
In particolare, avrà cura di mantenere contatti di carattere continuativo con le altre associazioni
che perseguano fini analoghi a quelli dell'A.I.O.; di trasmettere al Consiglio di Presidenza le
proposte di modifica dello statuto e del regolamento trasmesse dalle sedi provinciali; di procedere
alla verifica dei poteri dei delegati, unitamente al Tesoriere.
L'ufficio di segreteria è a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela
che rientrano nelle finalità dell'associazione.
Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo; custodisce i verbali e tutti i
documenti dell'associazione.
ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
Per potersi candidare alla carica di Segretario Nazionale è necessario avere un’anzianità associativa
di almeno tre anni consecutivi, ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari
sanzionatori associativi negli ultimi tre anni
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Articolo 26bis -
Il Segretario Culturale Nazionale coordina l’attività culturale dell’Associazione Italiana Odontoiatri;
svolge, in merito, ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza o dal Consiglio di Presidenza.
In particolare:
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internazionale A.I.O.;
-
dell'A.I.O.;
-
concorrano al progresso ed al miglioramento delle conoscenze scientifico-
odontoiatrico;
Il Segretario Culturale Nazionale decade al termine del mandato del Consiglio di Presidenza che lo
propone.
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Articolo 27 -
Il Collegio Nazionale dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea Nazionale dei Delegati ed è composto
da cinque membri effettivi e da due supplenti, e dura in carica tre anni.
L'eletto che ha conseguito il maggior numero di voti assume la qualità di Presidente del collegio.
I membri del consiglio dei probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nazionale.
Articolo 28 -
Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha il compito di esaminare e giudicare, senza formalità di
procedura, ma con obbligo di specifica verbalizzazione, le infrazioni alle norme del presente
statuto, gli atti di indisciplina o comunque lesivi degli interessi o della dignità dell'associazione
compiuti dagli iscritti, su segnalazione anche di singoli soci.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri può adottare, decidendo inappellabilmente "ex bono et aequo" i
seguenti provvedimenti:
a) proscioglimento;
b) avvertimento;
c) sospensione temporanea;
d) espulsione.
I provvedimenti disciplinari sono assunti a maggioranza dei presenti e sono comunicati al consiglio
di presidenza.
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Articolo 28bis – Compiti:
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nazionale o internazionale;
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Il Responsabile Pubbliche Relazioni puo’ avvalersi di collaborazioni -
esterne all’Associazione e decade al termine del mandato del Consiglio di Presidenza che lo
propone.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
Articolo 29 -
Gli organi periferici sono la sezione provinciale ed il consiglio regionale.
Gli organi della sezione provinciale sono:
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Gli organi regionali sono:
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Articolo 30 -
L'assemblea provinciale è costituita dai soci effettivi della sezione provinciale A.I.O. in regola con il
pagamento della quota sociale.
Articolo 31 -
L'assemblea in sede ordinaria:
a -
all'Assemblea Nazionale;
b -
trascorso ed il programma annuale dell'anno in corso;
c -
corso, presentati dal Consiglio Direttivo;
d -
nazionale dei delegati;
L'assemblea in sede straordinaria:
e -
consiglio direttivo provinciale.
Articolo 32 -
L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 dicembre;
in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza
del Consiglio Direttivo od almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è decisa dal presidente con comunicazione trasmessa alle sezioni almeno trenta
giorni prima; ove sussista carattere di urgenza il termine è ridotto fino a dieci giorni purchè, in tal
caso, la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.
Articolo 33 -
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà
più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione, è validamente costituita se il numero dei soci
effettivi presenti sia superiore al numero dei componenti il consiglio direttivo provinciale.
L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda
convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci effettivi.
Nelle assemblee provinciali non è ammesso l'intervento per delega.
Articolo 34 -
Per la validità delle deliberazioni e per la forma di violazione si applicano gli articoli 16 e 17 del
presente statuto.
ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
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Articolo 35 -
Il Presidente Provinciale:
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giudizio;
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Articolo 36 -
Il Presidente Provinciale è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino
alla successiva Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave (tale giudicato dal consiglio direttivo), il consiglio
stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.
Nessun socio effettivo può essere eletto Presidente Provinciale più di due volte consecutive.
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Articolo 37 -
Il Consiglio Direttivo Provinciale:
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permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
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norme del presente statuto, di indisciplina o comunque lesivi degli interessi o della dignità.
dell'associazione;
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Articolo 38 -
Il Consiglio Direttivo Provinciale è eletto dall'Assemblea ed è costituito dal Presidente Provinciale e
da un numero pari di membri.
Il Consiglio Direttivo Provinciale dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria
che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati.
La carica è incompatibile con l'assunzione di incarichi o cariche sociali nell'ambito di altre
associazioni odontoiatriche.
Articolo 39 -
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti
e sono presiedute dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
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Articolo 40 -
ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
Il Tesoriere cura materialmente la gestione economica della sede provinciale e a tal fine:
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postali o libretti di risparmio intestati alla sezione provinciale A.I.O.;
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bilancio preventivo dell'anno in corso.
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sezione;
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Articolo 41 -
Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo; custodisce i verbali e tutti i
documenti dell'associazione.
Inoltre, cura i reclami, sia ricevendoli che inoltrandoli all'organo indicato dal ricorrente, sia
compiendo ogni altro adempimento in merito.
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Articolo 41 bis -
Scopo del Consiglio Regionale è agevolare gli interscambi tra i direttivi provinciali al fine di favorire
e promuovere la nascita di nuove sezioni provinciali in quella regione.
Articolo 41 ter -
Fanno parte del Consiglio Regionale i Presidenti delle sezioni provinciali o interprovinciali della
regione.
Articolo 41 quartus -
Il Consiglio Regionale:
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Regionali;
-
Articolo 41 quintus -
Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi
componenti e sono presiedute dal Presidente Regionale.
Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Regionale.
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Articolo 41 sextus -
Il Presidente Regionale:
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Regionali, presso le quali si accredita entro dieci giorni dalla elezione;
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Articolo 41 septimus -
Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale e dura in carica tre anni e comunque fino
al successivo Consiglio Regionale appositamente convocato.
ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
In caso di dimissioni o di impedimento grave (tale giudicato dal Consiglio Regionale), il Consiglio
Regionale stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente Regionale che termini il mandato
triennale.
Può essere eletto Presidente Regionale un Presidente Provinciale in carica o un Past-
Provinciale che sia ancora socio effettivo dell’associazione o un socio effettivo dell’associazione che
faccia parte di uno dei Consigli Provinciali. Per poter essere eletto è necessaria un’anzianità
associativa di almeno due anni, ed è necessario non esser stati soggetti a procedimenti disciplinari
negli ultimi due anni. In casi eccezionali, il Presidente Nazionale, sentito il CDP, può concedere
deroga scritta e motivata al requisito di anzianità associativa.
Nessun socio effettivo può essere eletto Presidente Regionale per più di due volte consecutive.
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Articolo 42 -
I proventi della sede nazionale e delle sezioni provinciali sono di carattere ordinario (quota sociale
provinciale annua) e straordinario (ogni altro eventuale contributo).
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Articolo 43 -
Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le norme del regolamento, che
hanno efficacia statutaria.
Il regolamento precisa il funzionamento interno dell'associazione.